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Obbligo di taglio piante lungo le strade pubbliche

Per motivi di sicurezza: il taglio di piante e siepi a bordo strada è un obbligo per i proprietari dei terreni confinanti, regolato dall'art. 29 del Codice della Strada. Essi devono garantire che la vegetazione non restringa la carreggiata e non costituisca pericolo.
Data:
Sabato, 21 Febbraio 2026
Obbligo di taglio piante lungo le strade pubbliche

Descrizione

Per motivi di sicurezza pubblica, con apposita ordinanza n. 02/2019 del 23/01/2019, il Sindaco di Ceres ha disposto il taglio di alberi e vegetazione (abbattimento e rimozione) lungo le strade pubbliche (strade provinciali, comunali e vicinali, le piste agro-silvo-pastorali e i sentieri ad uso pubblico).

In questi giorni personale degli Uffici del Comune di Ceres (Ufficio Tecnico e Ufficio Polizia Locale) sta compiendo verifiche riguardo la sicurezza e la transitabilità delle varie strade pubbliche.
A seguito di questi sopralluoghi, sono emerse alcune criticità, è stata infatti riscontrata la presenza di arbusti e piante di alto fusto in prossimità del confine stradale o che protendono rami sporgenti sulla sede stradale, invadendola e/o creando ostacolo alla visibilità e, altresì, costituendo grave pericolo per la circolazione stradale e l’incolumità degli utenti, in particolare in caso di eventi atmosferici avversi quali temporali, forti piogge, vento e neve. (In particolare è stata riscontrata grave situazione lungo la strada comunale della Frazione Almesio).


Si invitano quindi i proprietari dei terreni confinanti con le strade pubbliche, o di uso pubblico, di provvedere entro il prima possibile: 
- al il taglio e lo sgombero delle piante e della vegetazione poste ad una distanza inferiore a mt. 6 dalle strutture pubbliche sopra richiamate;
-
 all’abbattimento e rimozione di tutti gli alberi pericolanti e/o in stato di degrado, sradicati, stroncati o inclinati che per qualsiasi motivo risultino pericolosi per l’incolumità delle persone e la cui caduta e/o presenza potrebbe compromettere il transito o danneggiare le strutture e le infrastrutture esistenti, ricadenti entro una fascia di mt. 30 dai bordi stradali”;



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Ultimo aggiornamento

24/02/2026 12:43




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